Congedo straordinario per l’assistenza a persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato– art.42, comma 5 del D. Lgs. n.151 del 26/03/01.

I dipendenti possono richiedere un congedo straordinario, intero o frazionato, per assistere persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo  per un limite massimo di 2 anni lavorativi.

Il congedo spetta, rispettando un preciso ordine di priorità, ai seguenti soggetti:

  1.  coniuge convivente della persona con necessità di sostegno intensivo;
  2.  genitori;
  3.  figli conviventi della persona con necessità di sostegno intensivo;
  4.  fratelli e sorelle conviventi della persona  con neccessita di sostegno intensivo;
  5. parenti o affini entro il 3° grado conviventi della persona con necessità di sostegno intensivo.

Ad esempio, i genitori non possono richiedere il congedo se l'assistito ha un coniuge, e così via a seguire.

La fruizione del congedo necessita della convivenza con l'assistito. Il requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell'unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il III grado. Non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con necessità di sostegno intensivo.

Il congedo spetta se l'assistito ha la residenza allo stesso indirizzo (numero civico) del dipendente.

E' necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo.

Per ottenere il congedo bisogna fare richiesta alla Direzione del Personale, allegando la documentazione medica se non è stata presentata in precedenza per i permessi retribuiti.

(scarica modulo)

Informazioni e contatti

L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Ultima modifica: Mar 19 Nov 2024 - 10:27

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