Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari diversi

 

Cosa è possibile fare

È possibile iscriversi contemporaneamente ad un massimo di due corsi di istruzione superiore anche presso Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale diversi, anche esteri, come di seguito specificato.

Doppie iscrizioni consentite 

  • due corsi di laurea triennale non appartenenti alla stessa classe di laurea
  • due corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico non appartenenti alla stessa classe di laurea
  • un corso di laurea triennale e uno di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di dottorato di ricerca o di master o di specializzazione non di area medica
  • due corsi di master, purché diversi
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione medica – per questo caso si applica l’art. 7 del DM 226/2021
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione non medica
  • un corso di master e uno di specializzazione (di area medica e non)
  • un corso di dottorato di ricerca e un corso di master

Norme generali

  • Nel caso di iscrizione contemporanea a due Corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, questi non devono appartenere alla stessa classe di laurea e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative.
  • Per l’iscrizione a due diversi corsi di studio è obbligatorio essere in possesso per ciascuno dei corsi dei titoli di studio e dei requisiti d’accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti didattici, di Ateneo e dei singoli corsi di studio.
  • Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita esclusivamente l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza, fatta eccezione per le attività di laboratorio e di tirocinio.
  • Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Dichiarazioni per iscrizioni a due corsi

  • Lo studente che intende iscriversi a due corsi di studio deve presentare annualmente la dichiarazione di doppia iscrizione
  • Immatricolazione a Unipi: la dichiarazione (modulo doppia iscrizione immatricolazione) deve essere presentata nel processo di immatricolazione al secondo corso di studio, secondo le modalità previste per ogni tipologia di corso. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso di trasferimento da altro ateneo. Se lo studente intende iscriversi a due corsi di laurea o di laurea magistrale, è obbligatorio caricare il piano di studi del primo corso di iscrizione (fac-simile autocertificazione).
  • Rinnovo iscrizione: la dichiarazione (modulo doppia iscrizione rinnovo) deve essere presentata annualmente al momento del rinnovo iscrizioneaccedendo all’area riservata del portale Alice nella sezione “Segreteria” – “Doppia iscrizione/PA 110 e lode".
  • Immatricolazione in altro ateneo: gli studenti già iscritti a un corso di studio dell’Università di Pisa sono tenuti a presentare la dichiarazione (modulo immatricolazione altro ateneo) di immatricolazione a un secondo corso di studi presso altro ateneo accedendo all’area riservata del portale Alice nella sezione “Segreteria” – “Doppia iscrizione/PA 110 e lode". La dichiarazione deve essere presentata solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione presso l’altro ateneo e, in ogni caso, non comporta alcun tipo di comunicazione da parte dell’Università di Pisa all’ateneo coinvolto.
  • In caso di iscrizione a corsi di studio presso due Atenei diversi, tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni, secondo le modalità previste da ciascun ateneo.
  • La dichiarazione dovrà essere presentata anche nelle procedure telematiche per la richiesta di un passaggio di corso all’interno dellammissione a un corso di laurea magistrale.


È consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio dell’Università di Pisa solo a condizione che lo studente sia in regola con la posizione contributiva relativa alla prima iscrizione.

Le dichiarazioni rilasciate saranno soggette ad accertamenti sulla base dei requisiti richiesti dal DM n. 930 del 29 luglio 2022: qualora emerga l’incompatibilità dei due corsi ai sensi della normativa vigente, e in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione, la carriera con la data di immatricolazione più recente è chiusa di ufficio per irregolarità amministrativa e le relative tasse eventualmente già versate saranno rimborsate.

Diritto allo studio

  • Lo studente con iscrizione contemporanea a due corsi di studio individua solo uno dei due come iscrizione principale: il corso di iscrizione principale è l’unico per cui è possibile richiedere i benefici previsti per il diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione. Lo studente iscritto da più di un anno accademico al primo corso di studi non può individuare come iscrizione principale il corso di seconda iscrizione.
  • Ai fine della maggiorazione del 20% dell’importo della borsa, prevista dalla normativa sulla doppia iscrizione, lo studente dovrà mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti.

Contribuzione onnicomprensiva annuale

La contribuzione onnicomprensiva è dovuta per entrambi i corsi di studio di contemporanea iscrizione e verrà determinata separatamente in funzione del tipo di corso e del numero di anni di iscrizione, sulla base del Regolamento per la contribuzione degli studenti.

In presenza dei requisiti, lo studente può richiedere l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale per entrambe le iscrizioni.

In caso di doppia iscrizione a due corsi di studio attivati da atenei con sede in Regione Toscana, la tassa regionale annuale sarà versata una sola volta. Al contrario, lo studente è tenuto al pagamento di due tasse regionali distinte se iscritto contemporaneamente a un corso di studio dell’Università di Pisa e a un corso di studio attivato da un ateneo fuori regione. Per i vincitori di borsa DSU nella Regione Toscana, l’esonero della tassa regionale si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa DSU.

 

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 "Procedure e termini" a.a. 2024/2025 (delibera del Senato Accademico n. 144 del 7 giugno 2024)

 

Informazioni a cura di:
Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione
largo Bruno Pontecorvo n.3 - Pisa
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Allegati:

Ultima modifica: Lun 23 Set 2024 - 10:12

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