Articolo 3 - Proposta di istituzione
1.La proposta di istituzione di un corso di dottorato con sede amministrativa presso l’Universitàdi Pisa è formulata da un gruppo di docenti e presentata da uno o più dipartimenti di Ateneo congiuntamente.
2.I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata con i seguenti soggetti(art. 3, c. 2, DM):a) altre Università italiane o estere; b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; c) istituzioni di Alta formazione artistica, museale e coreutica, accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’attivazione di corsi di dottorato di ricerca; d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo; e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3.Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività didattiche comuni come previsto dalla normativa vigente.
4.Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Senato accademico, l’istituzione di un corso di dottorato in base all’esame delle qualità scientifiche e organizzative della proposta, sentito il Nucleo di valutazione interna dell’Ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento previsti dall’art. 2 e dal presente regolamento.
4.bis Nel rispetto delle indicazioni fornite da ANVUR, la valutazione delle qualità scientifiche e organizzative della proposta deve comprendere l'accertamento della conformità del percorso dottorale agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’Istruzione superiore (EHEA).
5.La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula, che devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti (art. 6, c. 2, DM); b) il numero massimo di allievi annualmente iscrivibili; c) l’organizzazione didattica e scientifica del corso, compresa l’eventuale articolazione in curricula; d) la struttura del corso con riferimento ai Dipartimenti concorrenti e all’eventuale partecipazione, in forma associata, di uno o più dei soggetti di cui al comma 2; e) gli organi del corso come individuati e disciplinati al successivo art. 6; f) il dipartimento cui il corso di dottorato afferisce amministrativamente; g) la dichiarazione del rispetto dei requisiti per l’accreditamento, fatta eccezione per gli aspetti riguardanti la disponibilità di borse o finanziamenti equivalenti.