Si tratta della possibilità di cumulare i diversi periodi assicurativi fatti valere negli stati appartenenti all’Unione europea per ottenere una prestazione pensionistica (regolamento Ce 1606 del 22 luglio 1998, entrato in vigore il 25 ottobre dello stesso anno).
A chi si rivolge
A tutti i dipendenti pubblici.
Requisiti e termini di presentazione della domanda
Ogni stato membro UE, membro SEE e Svizzera deve tener conto, per il conseguimento del diritto a pensione presso di esso, dei periodi di assicurazione e dei periodi definiti "assimilati" che il lavoratore ha compiuto in un altro stato membro UE, membro SEE e Svizzera.Per ottenere il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano per i dipendenti pubblici possono essere totalizzati:
- tutti i periodi assicurativi esteri;
- tutti i periodi esteri definiti "assimilabili", ad eccezione di quelli riferiti alla "residenza estera".
Quando è indispensabile ricorrere alla totalizzazione estera per ottenere il diritto alla prestazione pensionistica, l'importo della pensione è calcolato utilizzando la tecnica del pro-rata. Quando invece il lavoratore ha diritto alla prestazione pensionistica anche indipendentemente dalla totalizzazione estera, viene effettuato un doppio calcolo di pensione (il primo, sulla base dei soli periodi nazionali e il secondo comprendendo anche quelli esteri), e viene conferito l'importo più favorevole ottenuto tra i due.
Come si ottiene
Per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici. Le domande di Totalizzazione estera vanno inviate alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio.La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN ( vai alla sezione Servizi on line INPS).
La domanda di totalizzazione dei periodi esteri deve essere presentata prima del pensionamento.
Inoltre, il dipendente può presentare sia la domanda di totalizzazione estera sia quella di pensione a carico dello stato estero coinvolto.
Tuttavia, è opportuno presentare la domanda di pensione a carico di uno stato estero solo quando ci si avvicina al momento della maturazione dei requisiti: sono da evitare le domande presentate con molto anticipo, che sono inefficaci e impongono di presentarne una seconda.
La sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente compilerà e invierà i moduli necessari alla liquidazione della pensione estera che verrà attribuita quindi al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo stato estero competente e verrà pagata dall'ente previdenziale estero.
A partire dal 25 ottobre 1998, quindi, non valgono più le domande di riscatto di periodi di lavoro svolti negli Stati UE, SEE, Svizzera perché questi periodi possono essere totalizzati secondo le modalità sopra esposte. Rimangono valide, invece, le domande di riscatto presentate prima del 25/10/1998, ma il dipendente può rinunciarvi prima dell'emissione del provvedimento definitivo di pensione e avvalersi della facoltà di totalizzare quei periodi ai sensi della normativa Comunitaria.