A partire dal 1° gennaio 2012 i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici e i lavoratori sono riportati nella tabella seguente.
Anno | Età | Anzianità contributiva |
2012 | 66 anni | 20 anni |
2013/14/15 | 66 anni e 3 mesi | 20 anni |
Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., con apposito DPCM saranno adeguati per il successivo triennio 2016/2019
* Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si hanno almeno settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni.
Per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Requisiti fino al 31 dicembre 2011
Chi aveva maturato entro tale data il 65° anno di età se uomo o il 61° anno di età se donna, unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione, ha mantenuto il diritto all'applicazione della previgente normativa in materia di pensione di vecchiaia e non è riguardato dall'innalzamento del limite di età previsto dalla Riforma.