Inabilità relativa
Si consegue nel caso in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad una infermità non dipendente da causa di servizio che comporti l'inidoneità alla mansione svolta o al proficuo lavoro.
I requisiti:
- Anzianità contributiva minima di 15 anni;
- Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- Stato di inidoneità a svolgere la mansione o proficuo lavoro conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta dall'apposita Commissione Medica di verifica della Ragioneria Provinciale dello Stato o dalla Competente Commissione ASL se il procedimento è avviato d'ufficio dall'Amministrazione.
La decorrenza è dal 1° giorno successivo al collocamento a riposo per motivi di salute.
Inabilità assoluta e permanente
Si consegue nel caso in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad una infermità non dipendente da causa di servizio che comporti l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
I requisiti:
- Anzianità contributiva minima di 5 anni di cui 3 esistenti nel quinquennio antecedente la decorrenza della pensione;
- Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio, riconosciuta dall'apposita Commissione Medica di verifica della Ragioneria Provinciale dello Stato.
Si consegue una pensione calcolata incrementando i servizi utili alla cessazione del periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella in cui si sarebbe maturato il limite di età, fermo restando l'anzianità max dei 40 anni utili.
La decorrenza è dal 1° giorno successivo al collocamento a riposo per motivi di salute.