Consiste in un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio. Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio.
A chi si rivolge
Sono destinatari della prestazione tutti i pubblici dipendenti iscritti all'INPS -GDP collocati a riposo a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio riconosciute tali entro il 31.12.2011, in quanto la Riforma Fornero ha demandato all'infortunistica ordinaria gestita dall'INAIL la competenza alla liquidazione delle prestazioni di legge.
Requisiti di accesso
Ha diritto alla pensione di privilegio l'iscritto che rientra in entrambe le condizioni seguenti:
- l'iscritto ha contratto una malattia contagiosa o una malattia professionale, o riporta una ferita o una lesione traumatica, per causa o concausa di servizio (nel secondo caso la concausa deve essere necessaria e preponderante);
- la condizione di infermità sopra descritta rende l'iscritto inabile al servizio.
La decorrenza è dal 1° giorno successivo a quello del collocamento a riposo d'ufficio.