Elenco delle modifiche apportate al D.M. 1152/2011 con il D.M. 2/2012
- L'articolo 3, comma 1, lettera b, è così modificato: "Altre aree disciplinari: costi compresi tra € 400.000 ed € 1.500.000; minimo due unità, nessuna delle quali con un costo inferiore a € 75.000."
- All'articolo 3, comma 2, il testo tra parentesi è soppresso.
- L'articolo 4, comma 2, è così modificato: "La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 9 marzo 2012 alle ore 17.00 per i Responsabili di unità (modello B), e al 16 marzo 2012 alle 17.00 per i Coordinatori scientifici (modello A)."
- L'articolo 5, comma 3, è così modificato: "Al termine della fase di preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e 7, ciascuna università assume la piena responsabilità di individuare, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla fase di valutazione del MIUR; ciascuna università può preselezionare, a livello di Coordinatore scientifico, un numero di progetti: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all'intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla media (moltiplicata per 0,75, con arrotondamento all'intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi tre bandi PRIN. I progetti non preselezionati dall'università si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici afferenti all'università inadempiente."
- L'articolo 5, comma 4, è soppresso.
- All'articolo 5, comma 6, lettera c, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono aggiunte le parole "per le aree interessate".
- All'articolo 7, comma 3, dopo le parole "per ogni area disciplinare" sono aggiunte le parole: "ove possibile (e tenendo conto di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6)"
- L'articolo 10, comma 1, è così modificato: "Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, nel limite massimo complessivo di € 175.462.100,00, al lordo della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 240/2010."
- L'articolo 10, comma 2, è soppresso.
Ultimo aggionamento documento: 16-Jan-2012