I dipendenti possono richiedere un congedo straordinario, intero o frazionato, per assistere persone in situazione di handicap grave per un limite massimo di 2 anni lavorativi.
Il congedo spetta, rispettando un preciso ordine di priorità, ai seguenti soggetti:
- coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave;
- genitori;
- figli conviventi della persona in situazione di handicap grave;
- fratelli e sorelle conviventi della persona in situazione di handicap grave;
- parenti o affini entro il 3° grado conviventi della persona in situazione di handicap grave.
Ad esempio, i genitori non possono richiedere il congedo se l'assistito ha un coniuge, e così via a seguire.
La fruizione del congedo necessita della convivenza con l'assistito, tranne che per i genitori del dipendente. Il congedo spetta se l'assistito ha la residenza allo stesso indirizzo (numero civico) del dipendente.
E' necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo.
Per ottenere il congedo bisogna fare richiesta alla Direzione del Personale, allegando la documentazione medica se non è stata presentata in precedenza per i permessi retribuiti.
Informazioni e contatti
L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.