Per brevettare una nuova varietà vegetale a livello nazionale occorre presentare domanda presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Ai sensi dell’art. 100 del CPI, può costituire oggetto del diritto di esclusiva (privativa) su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che soddisfi i requisiti di:
• novità: alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato
• omogeneità: la varietà è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti
• distintività: la varietà si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta
• stabilità: i suoi caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.
La varietà è tutelata per 20 anni dalla concessione del titolo.
Inoltre, la nuova varietà vegetale deve essere indicata con una denominazione adeguata (per ulteriori informazioni si consulti il sito di UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Il diritto alla privativa appartiene alla persona che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà; nel caso in cui questa sia stata realizzata nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo, il diritto spetta al datore di lavoro o al committente. La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, deve essere depositata presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e deve contenere le informazioni indicate sul sito UIBM .
La tutela delle nuove varietà vegetali è possibile anche fuori dai confini locali:
- A livello comunitario la tutela delle varietà vegetali è regolata dal Community Plant Variety Organization (Cpvo): con un unico deposito si ottiene la protezione in tutto il territorio della Comunità Europea, i requisiti di proteggibilità sono gli stessi di quelli previsti dalla normativa nazionale e la privativa dura fino al 25° anno dalla concessione del diritto (30° in caso di specie arboree o viti)
- A livello internazionale invece la tutela è regolata dall'International Union for the Protection of New Varieties of Plants (Upov). Essa prevede le medesime condizioni per il rilascio del titolo al costitutore della legislazione italiana e UE. La privativa dura fino al 20° anno dalla concessione del diritto (25° in caso di specie arboree o viti).
Posso brevettare una varietà vegetale?
Ultima modifica: Mar 10 Ott 2017 - 08:26