Contenuto principale della pagina Menu di navigazione Modulo di ricerca su uniPi Modulo di ricerca su uniPi

Assenze per motivi di salute (congedo o aspettativa)

Il dipendente che deve assentarsi per motivi di salute è tenuto a comunicarlo al Dipartimento di afferenza e alla Direzione del Personale – Unità Amministrazione Personale Docente (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )

Le assenze per motivi di salute sono giustificate con il certificato medico inviato per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo trasmette all’amministrazione di appartenenza del lavoratore. I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono i Medici dipendenti del S.S.N. e i medici in regime di convenzione con il S.S.N.

Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (fasce di reperibilità, anche sabato e festivi) il dipendente può ricevere la visita fiscale del medico dell’INPS.

Nel caso in cui un dipendente sia in condizione di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un’altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizione di riprendere servizio. In caso contrario il dipendente rimane collocato in malattia fino al termine della medesima indicato nel certificato.

In caso di assenza per motivi di salute il dipendente è posto in congedo straordinario o in aspettativa.

Congedo straordinario

Il congedo straordinario spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare.

Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per motivi familiari, per lutto, per matrimonio. Le tipologie di assenza si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare.

(artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 modificati dall’art. 3, commi 37 e 39, della legge n.537/1993).

Aspettativa

L’aspettativa per motivi di salute è disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario.

Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi.

Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

(art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni)

Trattamento economico nei periodi di assenza per malattia

Per le assenze di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio.

Ultima modifica: Mer 23 Ott 2024 - 12:22

Questo sito utilizza solo cookie tecnici, propri e di terze parti, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi. Se vuoi saperne di più, consulta l'informativa