Dimissioni docenti (Professori e Ricercatori a tempo indeterminato)
I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono dimettersi dal servizio presentando apposita domanda scritta al Rettore.
Si raccomanda di presentare la domanda con un congruo anticipo rispetto alla data di cessazione prescelta in modo da consentire agli uffici di predisporre i necessari adempimenti e, nel caso di cessazione con diritto a pensione, per consentire all'Inps di erogare tempestivamente il trattamento pensionistico.
La procedura per le dimissioni prevede di acquisire il parere del Dipartimento al fine di poter emettere il provvedimento formale di accettazione delle dimissioni.
L' accettazione delle dimissioni può essere ritardata ma non rifiutata per motivi di servizio.
Solo nel caso in cui il Dipartimento esprima parere motivato di differimento dell'accettazione, indicandone la durata, le dimissioni saranno sottoposte alla deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che si esprimeranno per gli ambiti di rispettiva competenza.
Coloro che presentano domanda di dimissioni hanno l'obbligo di proseguire nell'adempimento dei propri doveri di ufficio finché non ricevono la comunicazione dell'accettazione delle dimissioni.
Recesso dal contratto ricercatori a tempo determinato
Trascorso il periodo di prova di tre mesi (nel corso del quale è consentito alle parti di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso) i ricercatori a tempo determinato possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni presentando apposita domanda scritta al Rettore. Nel caso in cui il preavviso non venga rispettato l’Università ha facoltà di trattenere sugli emolumenti del ricercatore un importo corrispondente al periodo di preavviso non dato. Il ricercatore resta comunque responsabile del risarcimento degli eventuali danni che possa procurare all’Università e/o a terzi in ragione del mancato espletamento od ultimazione dell’attività di ricerca prevista nel presente contratto.
Coloro che presentano domanda di recesso hanno l'obbligo di proseguire nell'adempimento dei propri doveri di ufficio finché non ricevono la comunicazione dell'accettazione delle dimissioni.