Coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI), chi ha il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto.
Può essere:
- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;
- un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per gli EPR: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
- un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica: un docente di prima e di seconda fascia come da CCNL del 16 febbraio 2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto 2010.
Responsabile locale, ha il compito di coordinare una unità operativa, assumendone le relative responsabilità scientifiche.
Può essere:
- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;
- un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per gli Enti Pubblici di Ricerca: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
- un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia a tempo indeterminato come da CCNL del 16 febbraio 2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto 2010.
Unità operativa, per unità operativa, l’insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università, ente o istituzione cui afferisce.
Possono essere coinvolti gli organismi di ricerca nazionali (nel numero massimo di uno per progetto) in qualità di sub-unità di ricerca all’interno dell’unità di ricerca del PI.
Sono organismi di ricerca tutti i soggetti italiani pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.
La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità relativa ad organismi di ricerca resta a carico del PI, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese, che dovranno essere comunque classificabili sotto le lettere A.2.1, B, C, D ed E.
I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR.
I rapporti giuridici dovranno comunque essere disciplinati da un contratto o da una convenzione.
L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.