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Il TAR si è pronunciato sugli Obblighi Formativi Aggiuntivi

Riconosciute le ragioni degli studenti, così come la legittimità del meccanismo predisposto dall'Ateneo

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ingegneria2L'Università di Pisa comunica che il Tar della Toscana, con sentenza n. 736 del 9 maggio 2013, ha deciso sul ricorso promosso da circa centocinquanta studenti immatricolati nell'anno accademico 2012/2013 ai corsi di laurea in Ingegneria, riconoscendo, da una parte, la piena legittimità del meccanismo predisposto dall'Ateneo in forza del quale coloro che non superano i test di ingresso non possono sostenere gli esami di profitto e, dall'altra, accogliendo parzialmente le ragioni dei ricorrenti in quanto l'Università non ha provveduto quest'anno ad attivare nei tempi previsti i corsi di recupero destinati agli studenti respinti.

In particolare, viene confermata l'ordinanza cautelare con la quale il Tar della Toscana, circa cinque mesi fa, aveva eccezionalmente ammesso gli studenti che non avevano superato il test a sostenere gli esami di profitto in quanto "solo la mancata estinzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi a conclusione dei corsi di recupero appositamente programmati può eventualmente incidere negativamente sull'ulteriore svolgimento del percorso universitario". D'altra parte, per il futuro, il regime torna quello precedente. Il Tar infatti ricorda che, ad eccezione della circostanza contingente del ritardo nella predisposizione dei corsi di recupero, i provvedimenti con cui l'Università di Pisa ha disciplinato le modalità di accesso - introducendo la partecipazione obbligatoria al test, fissando soglie minime per il suo superamento e bloccando gli esami in caso di esito negativo - sono del tutto legittimi.

A questo proposito si ricorda che dal 7 gennaio al 28 febbraio di quest'anno si sono svolti i corsi di recupero e che il successivo 2 marzo è stato organizzato un nuovo test da parte dell'Ateneo. L'esito negativo di tale test, come di quelli che saranno organizzati successivamente, comporterà dunque l'impossibilità di sostenere esami di profitto: come sottolinea il Tar, "il possesso di un'adeguata preparazione iniziale si configura come requisito tutt'altro che irragionevole in quanto presupposto di base indispensabile per legittimare favorevoli prospettive per la carriera universitaria da intraprendere".

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  • 20 maggio 2013

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