Articolo 9 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
1. L’Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi. 2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal decreto ministeriale n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali, dal decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e dal presente regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. 3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua. 4. L’istituzione di un corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del senato stesso o dei consigli di dipartimento interessati. 5. In merito alle nuove iniziative didattiche, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere acquisiti il parere di competenza del nucleo di valutazione dell’ateneo, che stende un’apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento universitario. 6. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata da una breve relazione che descriva le attività di ricerca, svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso. 7. La proposta di istituzione deve essere corredata, come elemento di trasparenza verso gli studenti, da una relazione da cui si rilevi l’interesse della società per la figura professionale del laureato. La relazione può tenere conto delle statistiche che vengono rese note annualmente da parte di istituti di rilevazione accreditati. 8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle linee guida ministeriali, il consiglio d’amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell’anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del senato accademico, sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita. L’attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento determinati dalla normativa ministeriale vigente. 2. Si intendono come requisiti di accreditamento i requisiti di trasparenza, di docenza, di struttura, nonché i requisiti per l’assicurazione della qualità e, nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, il requisito di sostenibilità economico finanziaria, previsti dalle normative ministeriali vigenti. 3. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al ministero per gli adempimenti conseguenti. 4. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell’offerta formativa ministeriale. 5. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l’Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
Articolo 22 - Valutazione delle attività didattiche
1. Il senato accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio, secondo le normative vigenti anche in materia di accreditamento dei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al direttore di dipartimento interessato e al Rettore, che la rende disponibile ai membri del senato accademico, del consiglio degli studenti e del suddetto nucleo di valutazione. 2. I direttori di dipartimento, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del consiglio di dipartimento, entro i termini stabiliti dal senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica del dipartimento. Tale relazione è trasmessa al Rettore, che la sottopone all'esame del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione. Ove la commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica del dipartimento che è trasmessa al Rettore unitamente a quella approvata dal consiglio di dipartimento. 3. Il senato accademico, per l'intero ateneo, i dipartimenti e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi e sono pubblicati sul sito web dell’ateneo insieme alle relazioni suddette, con modalità definite dal senato accademico e in accordo con le direttive ministeriali.