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Presidio della Qualità di Ateneo

Il Presidio della Qualità di Ateneo ha funzioni di supervisione allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) nelle attività formative e nelle attività di ricerca.

Con la modifica dello Statuto entrata in vigore il 20 settembre 2018, il Presidio della Qualità è diventato un organo dell’Ateneo con funzioni, compiti e composizione fissati nell’articolo 20ter.

  1. Il presidio della qualità di ateneo esercita le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all’esterno nei confronti dell’Anvur.
  2. Il presidio della qualità:
    1. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità dei corsi di studio dell’ateneo prescritte dalla normativa statale;
    2. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
    3. monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l’anonimato;
    4. regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;
    5. valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
    6. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità della ricerca dell’ateneo prescritte dalla normativa statale;
    7. sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
    8. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di queste ultime.
  3. Il presidio della qualità è composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all’art. 13, nominati con decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli studenti; dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in materia. Il presidio della qualità è presieduto da un professore ordinario di ruolo dell’ateneo scelto dal rettore tra i docenti componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
  4. Il regolamento di cui all’art. 13, comma 3, lett. c. può attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della qualità all’interno dell’ateneo, nel rispetto della normativa statale.

Per inviare mail al Presidio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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