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Previdenza complementare

Il continuo processo di riforma delle pensioni, iniziato nel 1992, ha contribuito alla diffusione della previdenza complementare, una forma di previdenza integrativa che si aggiunge a quella obbligatoria in modo da garantire a tutti i lavoratori, in particolare ai più giovani, un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Prima di allora il sistema pensionistico pubblico assicurava un grado di copertura tale da non rendere necessaria una seconda forma di tutela previdenziale.

Il primo atto che ne regola costituzione, funzionamento e finalità è il decreto legislativo 124 del 1993, a cui si sono aggiunte altre disposizioni (D.lgs 252/2005) che hanno consentito la costituzione di ulteriori fondi pensionistici privati.

La previdenza complementare, a differenza di quella obbligatoria, è:

  • volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
  • a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti. Al momento del pensionamento sono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
  • a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento);
  • gestita da forme pensionistiche di diritto privato a cui il lavoratore del pubblico impiego può versare in modo autonomo le quote concordate.

TFR "pubblico" e previdenza complementare del Comparto Università

I lavoratori dell'Università possono scegliere di aderire al Fondo Perseo-Sirio versandovi il trattamento di fine rapporto.  Dalla data di adesione al fondo pensione, il TFR che il lavoratore matura viene destinato tutto o in parte al Fondo Perseo-Sirio. I dipendenti in regime di TFS (la vecchia indennità di buonuscita) che vogliono aderire al Fondo devono optare per il TFR.

Modalità di adesione

Dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFS (in servizio al 31 dicembre 2000)

  • devono optare per il TFR contestualmente all'adesione al fondo pensione; il termine ultimo per l'opzione è al momento il 31 dicembre 2015;
  • versano al fondo pensione una quota di TFR, stabilita dalla contrattazione (fino alla misura massima del 2% della retribuzione imponibile);
  • il restante TFR (4,91% della retribuzione imponibile) viene liquidato direttamente all'interessato alla cessazione dal servizio, insieme al TFS maturato fino al momento dell'adesione e che costituisce il primo accantonamento del nuovo TFR.

Dipendenti a tempo indeterminato in regime di TFR (assunti dopo il 31 dicembre 2000)

  • aderendo, versano al fondo pensione l'intero TFR (6,91% della retribuzione imponibile);
  • il TFR maturato fino alla data di adesione viene liquidato direttamente all'interessato alla cessazione dal servizio, opportunamente rivalutato.

I dipendenti contrattualizzati possono ottenere ulteriori informazioni consultando il sito del Fondo Perseo-Sirio: http://www.fondoperseosirio.it/ .

Info e contatti

Unità Posizione previdenziale
Orario: lun-mar-gio-ven ore 10,00 - 13,00
Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa
tel. 050/2212398 - Fax 050/2212168
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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