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Patent box, sei mesi in più per la documentazione. Bozza circolare in consultazione fino al 3 febbraio

Dal 18 gennaio 2023 sono disponibili in consultazione pubblica una bozza di circolare Agenzia delle Entrate (si veda allegato), che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e uno schema di Provvedimento (si veda allegato) recante alcune modifiche al precedente atto del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.

I due documenti sul regime opzionale del Patent box saranno in consultazione fino al 3 febbraio 2023. I contributi potranno essere inviati alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

CIRCOLARE

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate parte dall’analizzare le novità introdotte al nuovo regime Patent box dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021. Inoltre con la circolare si coglie l’occasione per pubblicare le risposte a specifici quesiti aventi a oggetto l’agevolazione in oggetto, rese nel corso degli incontri con la stampa specializzata.

L’art. 6 del dl n. 146, si ricorda, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (“super deduzione”).

Il nuovo regime agevolativo opzionale, infatti, consente al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili. Il tutto per incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell’esercizio di attività di impresa.

Riguardo all’ambito soggettivo, si riconoscono tra i beneficiari dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, che assumano la veste di “investitori” e, quindi, procedano all’“assunzione del rischio”.

Per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Sono, di conseguenza,  esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che – pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.

Circa le modalità di ingresso al regime agevolato, la bozza di circolare ricorda che l’accesso al nuovo regime Patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.

L’opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta. I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione sia esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.

Con riferimento al periodo transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo regime, si osserva che la legge di Bilancio 2022 ha disposto che non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime Patent box a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/21, ossia, considerando per semplicità espositiva un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta 2021.

 

Ultima modifica: Ven 03 Mar 2023 - 12:25

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