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Riposo giornaliero per allattamento

La madre, fino al compimento del primo anno di vita del bambino, può usufruire di 2 ore giornaliere per allattamento, o di 1 ora soltanto, se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Nel parto gemellare tale permesso è raddoppiato.

Il padre nello stesso periodo può usufruire del permesso per l'allattamento solo nei seguenti casi:

  1. quando il figlio è affidato al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvale del permesso;
  3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista , ecc. (purché lavoratrice avente diritto ad un trattamento di maternità dall'Inps o da un altro Ente previdenziale);
  4. nel caso di madre casalinga;
  5. in caso di morte o di grave infermità della madre.

Scarica il modulo da presentare all'Ufficio

Informazioni e contatti

L'ufficio del personale è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Allegati:

Ultima modifica: Ven 07 Giu 2024 - 10:17

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