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Elezioni dei Presidenti dei corsi di studio

La seguente rassegna ha lo scopo di illustrare i principali adempimenti e le disposizioni che regolano le elezioni dei Presidenti dei corsi di studio e fornire una modulistica in fondo allegata che ne agevoli le relative procedure.

Si procede al voto in caso di:

  • scadenza naturale del mandato
  • interruzione anticipata del mandato

Indizione delle elezioni (ex artt. 49.3 e 3 bis dello statuto)

Le elezioni per il rinnovo del mandato del presidente si svolgono, di norma, dal 1° giugno al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica.

In caso di interruzione anticipata del mandato, spetta al decano fissare, entro trenta giorni, la data delle elezioni, che dovranno concludersi entro sessanta giorni.

Commissione di seggio

La commissione di seggio è composta da almeno tre membri scelti da colui che indice le elezioni con proprio provvedimento (vedi modello allegato) con il quale individua tra i membri un presidente, un segretario e uno scrutatore.

Elettorato attivo (ex artt. 34 commi 3, 4 e 4 bis e art 49, comma 3 bis dello statuto)

Sono titolari dell’elettorato attivo tutti i componenti del consiglio di corso di studio.

La composizione del consiglio si rinnova ogni anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione didattica approvata annualmente. Eventuali modifiche della programmazione didattica in corso d’anno producono effetto immediato sulla composizione del consiglio

Il Consiglio è composto da:

  1. a) i professori e ricercatori che svolgono attività didattica curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel corso di studio;
  2. b) i professori e ricercatori che non rientrano in a. ma svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
  3. c) i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un insegnamento;
  4. d) per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti appartenenti ad altri atenei che svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
  5. e) una rappresentanza studentesca come individuata nel corso delle elezioni studentesche.

I docenti di insegnamenti condivisi fra più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.

Restano ferme le cause di esclusione dall’elettorato attivo previste nel regolamento generale di ateneo (art. 5)

Elettorato passivo (ex art. 33.3 dello statuto) 

Il presidente del corso di studio è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori dell’ateneo in regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso (come definito dall’art. 34 dello statuto).

Per corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso.

Restano ferme le cause di esclusione dall’elettorato passivo previste nel regolamento generale di ateneo (art. 5)

Mandato (ex artt. 33 e 49.9 e 10 dello statuto)

(Art. 33.7 dello statuto) Il presidente entra in carica il 15 settembre, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto viene decurtata della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con il 14 settembre.

Una ulteriore rielezione. Può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

Il tempo pieno deve sussistere all’atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. Anche i requisiti richiesti al momento dell’elezione devono essere mantenuti, a pena di ineleggibilità, per la durata del mandato a pena di decadenza.

Modalità di voto, quorum e maggioranze (ex art. 33.4 dello statuto)

L’elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Incompatibilità (ex art. 50.4, 5 e 6 dello statuto)

Il rettore e i direttori di dipartimento non possono ricoprire la carica di presidente dei corsi di studio.

Non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche scientifiche e di servizio della medesima tipologia.

Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università sia eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

Incompatibilità ex punto 5.4 delle Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca di cui all’art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 della legge n. 311/58 e art.8 della legge n. 349/58

Il congedo per attività di studio e ricerca così come l’alternanza, qualora superino i tre mesi, sono incompatibili con la carica di presidente del consiglio di corso di studio. Se si verifica tale incompatibilità, il docente interessato deve rinunciare formalmente alla carica rivestita.

La decadenza è sancita con decreto del rettore.

Vicepresidente (ex art. 33.5 dello statuto)

Il presidente designa un vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.

Il vicepresidente può essere revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.

Nomina del Presidente e Vicepresidente (ex art.34.6 dello statuto)

Il Presidente e il suo Vice sono nominati con decreto rettorale.

La modulistica di seguito allegata non ha in ogni caso carattere vincolante.

Allegati:

Ultima modifica: Gio 06 Feb 2020 - 10:20

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