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Elezione dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca

La seguente rassegna ha lo scopo di illustrare i principali adempimenti e le disposizioni che regolano le elezioni dei Coordinatori dei dottorati di ricerca oltre a quella di fornire una modulistica in fondo allegata che ne agevoli le relative procedure.

Quando si vota?

Si vota in caso di: 

  • scadenza naturale del mandato
  • interruzione del mandato

Chi indice le elezioni? (Art. 6, comma 3 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e art.49.3 dello statuto)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, al fine dell’avvio delle procedure annuali di accreditamento (o verifica dei requisiti) presso il MUR relative ai corsi di dottorato di ogni ciclo, le elezioni per il rinnovo della carica possono essere effettuate sin dal mese di febbraio dell’anno di scadenza del mandato del coordinatore uscente, che terminerà comunque il proprio mandato alla data della scadenza naturale. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3bis dello statuto di Ateneo le elezioni sono indette dal coordinatore del collegio dei docenti in carica. In caso di interruzione anticipata del mandato del coordinatore, il decano dei professori ordinari del collegio fissa le elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro sessanta giorni dall'avvenuta interruzione dello stesso.

Chi vota? (Art. 6, c. 2, 3, 6 e 7 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca)

Il Coordinatore è eletto dal collegio dei docenti con le modalità previste nello Statuto di Ateneo per l'elezione dei presidenti dei corsi di studio.

Il Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere, è formato da almeno dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. La composizione e le funzioni del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente (art. 4, c. 1, lett. a, punto 1 e art. 6, DM) e dal presente regolamento. Per ciascun ciclo di dottorato, la composizione del Collegio dei docenti è deliberata annualmente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno del corso, dal Collegio stesso che valuta il possesso dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 4 e 6, DM).

Chi può essere eletto? (Art. 6, c. 3 del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca)

Il Coordinatore di dottorato è scelto tra i professori del collegio di prima fascia a tempo pieno. In caso di motivato impedimento o rinuncia di questi ultimi alla carica, o per l’ipotesi in cui nessun professore ordinario risulti eletto in ogni turno, il coordinatore è scelto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno del collegio, in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Come deve essere composta la commissione di seggio?

La commissione di seggio è composta da almeno tre membri scelti dal decano che individua tra loro il Presidente, il segretario e lo scrutatore.

Come si svolgono le elezioni? (Art. 6, c. 3 let.a) del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca che rinvia all’ 33.4 dello statuto)

Le elezioni del Coordinatore si svolgono a scrutinio segreto. Il Coordinatore è eletto a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Quanto dura il mandato? (Art. 6, c.3 let.d) del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca e art. 49 dello statuto)

Il mandato dura tre anni accademici con possibilità di rielezione per non più di due volte consecutive;

Ai fini della rieleggibilità, un ulteriore mandato può essere svolto solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto viene decurtata della frazione di anno accademico già trascorsa.

Ai fini dell'ineleggibilità il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

Incompatibilità (art. 50.4 e 5 dello statuto)

Il coordinamento di un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con la carica di rettore e direttore di dipartimento.

In ogni caso non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche della medesima tipologia.

Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università sia eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

 

Incompatibilità ex punto 5.4 delle Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca di cui all’art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 della legge n. 311/58 e art.8 della legge n. 349/58

Il congedo per attività di studio e ricerca così come l’alternanza, qualora superino i tre mesi, sono incompatibili con la carica di presidente del consiglio di corso di studio. Se si verifica tale incompatibilità, il docente interessato deve rinunciare formalmente alla carica rivestita.

La decadenza è sancita con decreto del rettore.

Vice coordinatore? (Art. 4,c.3 - let. e) del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca)

Il Coordinatore può designare come vicecoordinatore, con proprio provvedimento, un professore o ricercatore a tempo indeterminato che sia membro del collegio. Il vicecoordinatore può essere individuato tra i professori e i ricercatori di altro ateneo solo nel caso in cui il coordinatore eletto appartenga all’Università di Pisa. Trattandosi di un rapporto fiduciario, la durata del mandato del Vice è legato a quello del Coordinatore.

La modulistica di seguito allegata non ha in ogni caso carattere vincolante.

 

Allegati:

Ultima modifica: Lun 02 Mag 2022 - 10:46

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