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Elezioni dei Direttori dei Centri interdipartimentali

La seguente rassegna ha lo scopo di illustrare i principali adempimenti e le disposizioni che regolano le elezioni dei Direttori dei Centri interdipartimentali oltre a quella di fornire una modulistica in fondo allegata che ne agevoli le relative procedure.

N.B. (Art. 133.3 del RGA) Nel caso di centro interdipartimentale di ricerca che il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l’ateneo, il direttore è designato dal rettore fra i professori dell’ateneo membri del consiglio con regime di impegno a tempo pieno. Pertanto non si applicano le norme seguenti.

Per l’elezione dei Direttori si procede al voto in caso di: (Art. 49.3 dello statuto)

  • scadenza naturale del mandato
  • interruzione del mandato

Indizione delle elezioni (Art. 49.3 dello statuto)

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione, il decano dei professori ordinari fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica che devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Elettorato attivo (Art. 133.3 del RGA)

Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio del Centro.

Elettorato passivo (Art.133.3 RGA e art. 24.5 dello statuto)

Godono dell'elettorato passivo i docenti di ruolo con regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio del centro e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata nominale del mandato Il Direttore è eletto con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del direttore del dipartimento

Restano ferme le cause di esclusione dall’elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo (art. 5)

Commissione di seggio

La commissione di seggio è composta da almeno tre membri, nominati dal decano con proprio provvedimento, individuando tra loro il Presidente, il segretario e lo scrutatore. Le modalità elettive indicate nel provvedimento possono seguire due diverse procedure

  • per ogni turno di votazione, il decano invia un'apposita comunicazione a tutti i membri del consiglio della scuola, da spedire almeno 5 giorni prima della data delle votazioni;
  • il decano indica, fin dall'inizio e con un'unica comunicazione, le date relative ai tre turni di votazione. In questo caso non sono previsti termini minimi tra i vari turni.

Modalità di voto, quorum e maggioranze (Art. 24.5 dello statuto)

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Nella prima votazione, per essere eletti, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di mancata elezione dopo la seconda votazione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione.

In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Mandato (Art. 133 del regolamento generale di Ateneo e art. 49.10 e 11 dello statuto)

Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola consecutivamente.

Ai fini della rieleggibilità, un ulteriore mandato può essere svolto solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

In caso di dimissioni o decadenza anticipata dalla carica, la durata del mandato del nuovo eletto viene decurtata della frazione di anno accademico del mandato.

Ai fini dell'ineleggibilità il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

Incompatibilità (Art. 50.4 e 5 dello statuto)

La carica di Direttore di un centro interdipartimentale è incompatibile con la carica di altra struttura didattica o scientifica e di servizio della medesima tipologia.

Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università sia eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

Incompatibilità ex punto 5.4 delle Linee guida per la concessione dei congedi per motivi di studio e ricerca di cui all’art. 17 D.P.R. 382/80 (anno sabbatico), art. 10 della legge n. 311/58 e art.8 della legge n. 349/58

Il congedo per attività di studio e ricerca così come l’alternanza, qualora superino i tre mesi, sono incompatibili con la carica di direttore del centro. Se si verifica tale incompatibilità, il docente interessato deve rinunciare formalmente alla carica rivestita.

La decadenza è sancita con decreto del rettore.

Vicedirettore (Art. 133.5 del regolamento generale di Ateneo)

Il direttore designa tra i docenti in regime di impegno a tempo pieno, componenti del consiglio un vice direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza la nomina del vice direttore è disposta con decreto del rettore.

Il vice direttore è revocato con decreto del rettore su richiesta del direttore.

La modulistica di seguito allegata non ha in ogni caso carattere vincolante.

Allegati:

Ultima modifica: Gio 06 Feb 2020 - 10:21

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