Visto d'ingresso
Il visto d'ingresso è l'autorizzazione concessa ai cittadini stranieri non comunitari (appartenenti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Schengen) per l’accesso, transito o soggiorno in Italia.
Il visto viene rilasciato dalle Ambasciate e Consolati Italiani nel territorio di residenza del cittadino straniero. L’elenco delle Ambasciate e Consolati italiani è visionabile al link: www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/.
I cittadini di alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni (ogni 180 giorni) nel territorio dei Paesi Schengen, Italia inclusa (elenco al sito web della Farnesina). L’esenzione non vale per ingressi in Italia motivati da cure mediche o dall'esercizio di un’attività remunerata.
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni), lo straniero deve sempre munirsi di visto.
In caso di soggiorni di durata superiore a tre mesi, e comunque qualora siano in possesso di visto di tipo D, i cittadini stranieri non comunitari devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso in Italia.
Documenti necessari per richiedere il visto per motivi di studio
Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che - nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi universitari.
I candidati con cittadinanza NON UE che devono richiedere un visto di studio ai fini dell’iscrizione ai seguenti corsi universitari: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di primo e di secondo livello, Corso propedeutico – Foundation Course, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione, Corso di perfezionamento, Corso di lingua e cultura italiana, Corso singolo e stage, periodo di mobilità) devono, precedentemente alla richiesta del visto, presentare domanda di preiscrizione sul portale ministeriale UNIVERSITALY.
I candidati a corsi universitari per i quali è prevista una precedente ammissione da parte del competente Consiglio di corso di studio ai fini dell’immatricolazione devono obbligatoriamente caricare sul portale Universitaly anche la lettera di ammissione ricevuta dal corso richiesto (per ulteriori informazioni sulla documentazione da allegare in caso di preiscrizione a Dottorato o Master, contattare l’Ufficio Dottorato o l’Ufficio Master).
Sul portale Universitaly occorre registrarsi, e poi selezionare l’Università di Pisa, il Corso di studi prescelto, la lingua del Corso, l’Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese di residenza dove si farà richiesta del visto (nella domanda di preiscrizione non indicare il codice fiscale, se non si possiede già, e l’ID dell’Ateneo prescelto.
La domanda di preiscrizione sarà valutata dall’Università di Pisa e, successivamente alla sua validazione, inoltrata alla sede diplomatica italiana (Ambasciata/Consolato) competente per la richiesta di visto.
Al momento della validazione della domanda lo studente riceverà una notifica dal Portale Universitaly e troverà il Sommario in pdf sulla propria pagina di Universitaly, in fondo alla stessa. Dal momento della validazione della domanda di preiscrizione il candidato potrà presentare richiesta di visto all’Ambasciata competente allegando, in aggiunta ai documenti richiesti a tal fine dalla sede diplomatica italiana, anche il Sommario suddetto.
I documenti da produrre per ottenere un visto per studio sono principalmente:
- formulario per la domanda del visto d’ingresso
- fotografia recente in formato tessera
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- disponibilità in Italia di adeguato alloggio
- pre-iscrizione al corso da seguire in Italia (Sommario sul Portale Universitaly)
- assicurazione sanitaria, se lo straniero non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese
- dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento, pari a non meno di € 448,52 per ogni mese di durata dell’anno accademico. Tale disponibilità può essere comprovata mediante:
- esibizione di mezzi personali o familiari
- garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana.
I requisiti e le procedure per il rilascio del visto sono indicati da un apposito provvedimento, pubblicato annualmente dal MIUR, d’intesa con il MAECI ed il Ministero dell’Interno.
Per tutti i dettagli sul rilascio dei visti per l’Italia: http://vistoperitalia.esteri.it/home/it
Informazioni a cura di:
Unità Promozione Internazionale
Piazza Torricelli, 4 56124 Pisa