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Visto d’ingresso per motivi familiari

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare.

Tale diritto è riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Per ogni informazione al riguardo è necessario rivolgersi all'Ambasciata o Consolato italiano di riferimento nel proprio Paese. Sito web di riferimento: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/.

Alcune indicazioni

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o "ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura del luogo di dimora, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari.

Il rilascio del nulla osta deve essere richiesto, dopo essersi registrati con identità digitale SPID, compilando gli appositi moduli sul sito del Ministero degli Interni.

Dopo l'accesso nell'area riservata del sistema informatico SUI (Sportello Unico Immigrazione) del Ministero dell'Interno, occorre cliccare su "richieste moduli" e scegliere uno dei seguenti modelli:

  • Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare: Modello S
  • Richiesta di nulla osta per l'ingresso dei familiari al seguito: Modello T

Attenzione

La procedura sul sito del Ministero dell'Interno e i moduli sono disponibili solo in lingua italiana.

Per poter far domanda di nulla osta, lo straniero regolarmente soggiornante deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Non è sufficiente la ricevuta postale di domanda di permesso di soggiorno.

Documentazione generale da produrre (elenco non esaustivo)

  • Documentazione attestante la disponibilità del reddito annuale.
    Il reddito deve derivare da fonti lecite e non essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale dell'anno in corso (pari ad euro 5.830,76 nel 2015) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
    1 familiare: euro 8.746,14 annuali
    2 familiari: euro 11.661,52 annuali
    3 familiari: euro 14.576,90 annuali
  • Disponibilità di un alloggio "idoneo", documentato da:
    • copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, contratto di comodato gratuito o atto di proprietà dell'alloggio
    • idoneità abitativa e certificazione igienico-sanitaria, cioè il certificato comunale attestante che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge e che sia conforme alle norme sanitarie
  • Dimostrazione del legame familiare.
    La certificazione del legame familiare (stato di famiglia, certificato di matrimonio) va tradotta, legalizzata e validata dall'autorità diplomatica italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero.

 

Informazioni a cura di:

Unità Promozione Internazionale
Piazza Torricelli, 4 56124 Pisa

Ultima modifica: Lun 16 Dic 2024 - 10:17

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