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La ricongiunzione di periodi assicurativi

Il dipendente può trasferire presso un solo ente previdenziale le contribuzioni esistenti in più Casse pensioni, per ottenere una pensione unica.

Ricongiunzione di periodi con iscrizione alle gestioni dell’INPS

Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire presso l'INPS -GDP tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, per un unico trattamento di pensione. I contributi possono essere riferibili all'assicurazione generale obbligatoria, ad altre forme alternative o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps (ex articolo 2 della legge 29 del 1979).
Può essere onerosa se la contribuzione INPS è inferiore all'importo di ricongiunzione calcolato in base alle retribuzioni godute alla data della domanda.

A chi si rivolge

Possono avvalersi di questo tipo di ricongiunzione tutti i lavoratori dipendenti e i loro superstiti, in caso abbiano diritto alla pensione indiretta.

Requisiti

È richiesto almeno un anno di iscrizione all'Inps per i lavoratori non di ruolo; se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell'interessato.

Termini di presentazione della domanda

I dipendenti in servizio possono presentare presso l'INPS -GDP domanda  di ricongiunzione dei periodi assicurativi solo una volta, a meno che successivamente alla prima domanda il lavoratore non maturi un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui cinque coperti da contributi versati in maniera continuativa. Negli altri casi il lavoratore può presentare domanda l'ultimo giorno di servizio, all'atto del pensionamento, per richiedere il trasferimento di ulteriori periodi assicurativi nella stessa gestione in cui è stata operata la ricongiunzione precedente.

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN ( vai alla sezione Servizi on line INPS).

Ricongiunzione di periodi con iscrizione a Casse di Liberi Professionisti

La ricongiunzione consente di riunire presso l'INPS - GDP tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 45 del 1990).
Può essere onerosa se la contribuzione versata alla Cassa è inferiore all'importo di ricongiunzione calcolato in base alle retribuzioni godute alla data della domanda.

A chi si rivolge

Hanno diritto a questo tipo di ricongiunzione:

  • gli iscritti all'INPS - GDP in qualsiasi momento dell'attività lavorativa;
  • i liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi riconosciuti presso l'INPS - GDP;
  • i superstiti delle due categorie sopra citate entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte dell'iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990.

Requisiti

Per la ricongiunzione presso l'INPS – GDP è necessaria l'iscrizione in atto al momento della domanda. Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.

Termine di presentazione della domanda

I dipendenti in servizio possono presentare richiesta di ricongiunzione dei periodi assicurativi una sola volta. Possono presentare una seconda domanda solo nel caso in cui possono far valere una contribuzione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque versati in maniera continuativa in attività di servizio. In mancanza di questi requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo al momento del collocamento a riposo e solo all'ente previdenziale a cui ha presentato la prima domanda.

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN ( vai alla sezione Servizi on line INPS).

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