Con la totalizzazione il dipendente può cumulare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere un’unica pensione (decreto legislativo 42 del 2 febbraio 2006). Esercitando questa facoltà, il dipendente cumula per intero tutti i periodi assicurativi di cui è titolare presso le varie gestioni previdenziali: non è quindi possibile fare una richiesta di totalizzazione parziale.
A chi si rivolge
La totalizzazione può essere esercitata dai dipendenti iscritti a due o più forme di previdenza.
Quali prestazioni si ottengono e requisiti
Con la domanda di totalizzazione si possono richiedere le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia: occorre avere 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione di anzianità: occorre avere 40 anni di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.
L’età di 65 anni richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia riguarda sia gli uomini sia le donne; per conseguire le pensioni di anzianità e di vecchiaia, inoltre, è necessario aver cessato dall’attività di servizio.
Condizioni per l’esercizio della totalizzazione
Il dipendente non deve essere già titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare domanda di totalizzazione.
Per richiedere le pensioni di vecchiaia e di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi, le sole gestioni in cui si sono maturati almeno tre anni di anzianità contributiva. Nel determinare l’anzianità contributiva, ciascun ente tiene conto della normativa in vigore alla data di presentazione della domanda.
La nuova disciplina estende la possibilità di totalizzazione anche ai casi in cui il dipendente ha già raggiunto i requisiti minimi per la pensione presso uno degli enti cui ha versato i contributi; il dipendente, però, non deve già essere titolare di un trattamento pensionistico.
Come si calcola la prestazione in caso di totalizzazione
Gli enti interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.
La misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è calcolata secondo il sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 30 aprile 1997).
Per determinare la pensione di inabilità da totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell’ente presso cui il dipendente è iscritto quando avviene l’evento causa di invalidità.
Incompatibilità della ricongiunzione con la totalizzazione
Se il dipendente presenta domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e accetta la ricongiunzione, perde il diritto a esercitare domanda di totalizzazione.
Pagamento e decorrenza
La facoltà di totalizzazione si applica dal primo gennaio 2006.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da totalizzazione. La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.
Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti è sempre effettuato dall’INPS.
Presentazione della domanda
La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematica; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN ( vai alla sezione Servizi on line INPS).