La pensione indiretta o di reversibilità spetta ai superstiti del dipendente iscritto all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e del pensionato secondo il seguente ordine:
- al coniuge;
- al coniuge separato, anche con addebito della colpa, se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto (articolo 5 della legge 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della legge 74 del 1987);
- al coniuge divorziato, se:
- è titolare di assegno alimentare (articolo 5 della legge 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della legge 74 del 1987);
- non è passato a nuove nozze;
- il pensionato o iscritto divorziato è deceduto dopo il 12 marzo 1987 (legge 74 del 1987);
- la data di assunzione in ruolo del pensionato o iscritto è anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione del matrimonio;
- non esiste coniuge superstite;
- al coniuge divorziato, anche se il defunto aveva contratto nuovo matrimonio e il nuovo coniuge è ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto al trattamento di pensione (legge 74 del 1987) purché in possesso dei requisiti elencati al punto 3) e solo con una specifica sentenza da parte del tribunale competente, che stabilisce le quote spettanti al coniuge e all'ex coniuge in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e alle condizioni economiche e di reddito;
- ai figli ed equiparati che alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto sono a carico del genitore e rientrano in una di queste condizioni:
minorenni;
studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21esimo anno d'età, che non prestano lavoro retribuito;
studenti maggiorenni iscritti a università (o istituti equiparati) per tutta la durata legale degli studi, e comunque non oltre il 26esimo anno d'età, che non prestano lavoro retribuito;
maggiorenni inabili a carico del pensionato o iscritto defunti.
Sono equiparati a figli legittimi e naturali:
- i figli adottivi e quelli affiliati del pensionato o iscritto deceduto;
- i figli naturali non riconoscibili dal pensionato o iscritto deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza;
- i figli naturali non riconoscibili dal pensionato o iscritto deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del pensionato o iscritto deceduto;
- i figli naturali riconosciuti dal coniuge del pensionato o iscritto deceduto, o dichiarati tali in giudizio;
- i nipoti in linea retta minori e viventi a carico dell'iscritto o del pensionato, anche se non formalmente affidati.
In mancanza di coniuge o di figli che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai genitori del pensionato o iscritto se alla data del decesso:
- hanno almeno 65 anni d'età;
- non sono titolari di pensione diretta o indiretta;
- sono a carico del pensionato o iscritto deceduto.
In mancanza di coniuge, figli o genitori che abbiano diritto alla pensione, questa spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili dell'iscritto o del pensionato se alla data del decesso:
- sono inabili al lavoro (anche in età inferiore ai 18 anni);
- non sono titolari di pensione diretta o indiretta;
- sono a carico dell'iscritto o del pensionato deceduto.
Chi può essere considerato "inabile"
Secondo la normativa in vigore, l'inabilità corrisponde a un'assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi attività che produca reddito, e deve essere certificata dalle Asl, dalle Commissioni mediche di verifica o dagli Ospedali militari con une delle seguenti diciture: "Il soggetto è assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa" oppure "Il soggetto è permanentemente inabile a proficuo lavoro".
Chi può essere considerato "a carico"
Il superstite viene considerato a carico del defunto in due casi:
se convivente, quando il suo reddito è pari o inferiore al minimo Inps per l'anno in corso maggiorato del 30%; a partire dal primo novembre 2000 tale limite è aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento per i figli inabili che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 222 del 1984;
se non convivente, a seguito di un accertamento: l'ufficio verifica se il superstite era autosufficiente o meno dal punto di vista economico, e se il defunto concorreva in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento.