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Istruzioni e procedure

Istruzioni: domanda di Nulla Osta per Ricerca

Procedimento riservato all'Amministrazione

Informazioni generali:

  1. L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per ricerca non è subordinato al limite delle quote stabilite con decreto ministeriale ("decreto flussi").
  2. La richiesta di nulla osta per ricerca è presentata a favore di un cittadino non comunitario, in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.
    Può essere presentata anche a favore di cittadini non UE regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo di soggiorno (diverso da: protezione internazionale, lungo soggiorno, carta blu, familiari di cittadini UE e altri casi indicati in normativa).
  3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l’attività di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L’attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che valutano l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attività di ricerca e sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare l’attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
  4. Nel caso di attività di ricerca (assegno o borsa di ricerca del nostro Ateneo) svolta da remoto, in altro Stato, è comunque necessario stipulare la Convenzione d'accoglienza con il ricercatore straniero prima della presa di servizio, mentre non occorre richiedere il nulla osta per ricerca sul portale ALI.
    Il nulla osta per ricerca è invece obbligatorio nel caso in cui, a un certo punto, fosse necessaria la presenza del ricercatore straniero nel territorio italiano, ai fini dell'ottenimento del visto la cui durata è comunque subordinata alla durata della Convenzione di accoglienza.
    Similmente anche il rilascio e la durata del permesso di soggiorno saranno strettamente collegati alla durata della Convenzione di accoglienza, ovvero se il ricercatore lavorerà 6 mesi in India e 6 mesi in Italia il permesso di soggiorno sarà rilasciato per soli sei mesi.

Procedura (a cura del personale del Dipartimento o Struttura di riferimento):

  1. Chiedere al ricercatore straniero di inviare per e-mail copia del passaporto (in corso di validità), i titoli in possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio. La documentazione va tradotta e legalizzata presso le nostre sedi diplomatiche all’estero. Dettagli al link del Ministero degli Esteri.
  2. Compilare la Convenzione d'accoglienza, scaricabile dal sito del Cineca: loginmiur.cineca.it/elencoistituti/convenzionediaccoglienza.pdf. Nella Convenzione occorre indicare una retribuzione, o borsa/assegno di ricerca, di importo almeno doppio dell'assegno sociale dell'anno in corso, e la tipologia giuridica del contratto fatto al ricercatore, ma non il trattamento fiscale (ad esempio: nel caso di co.co.co. si tratta di contratto di lavoro autonomo anche se il regime fiscale è assimilato al lavoro dipendente). L'assegno di ricerca va inquadrato come "borsa di addestramento alla ricerca" e non come Borsa di studio.
  3. Inviare al ricercatore due originali della Convenzione, già firmati dal Direttore del Dipartimento. Chiedere che siano firmati e che un originale sia restituito per e-mail (e quindi per posta). Il secondo originale è trattenuto dal ricercatore ed utilizzato, dopo il rilascio del nulla osta dalla Prefettura di Pisa, per la richiesta di Visto per ricerca presso l'Ambasciata o Consolato italiano di riferimento.
  4. Accedere al portale ALI del Ministero degli Interni utilizzando l’identità SPID del proprio rappresentante legale, il Direttore del Dipartimento (mentre l'iscrizione nell'elenco del MIUR è a nome dell'Ateneo).
    Per accedere mediante il sistema SPID gli interessati dovranno registrarsi presso un ID provider (Identity provider). Sul portale www.spid.gov.it, è possibile scegliere l’ID provider. Si suggeriscono i provider SIELTE o le Poste.
    Per avere l’identità SPID (privata) occorre anche il riconoscimento dell’utente, che può avvenire di persona recandosi alle Poste oppure tramite webcam (se si è dotati di un pc, tablet o dispositivo mobile provvisto di webcam) seguendo le istruzioni sul sito del Provider prescelto.
  5. Dopo l'accesso al portale ALI del Ministero degli Interni, cliccare su "richieste moduli" e scegliere il Modello FR, per la compilazione della domanda di nulla osta per ricerca.
    Inserire correttamente nome, cognome e generalità del ricercatore, ricordando che i dati vanno sempre presi dal passaporto e mai da altri documenti (non richiedere il codice fiscale prima che il ricercatore arrivi in Italia: verrà assegnato dal SUI - Sportello Unico Immigrazione - presso la Prefettura all'atto della presentazione della documentazione per il permesso di soggiorno).
    Se il ricercatore è già soggiornante in Italia ad altro titolo (permesso di soggiorno per studio/attesa occupazione), nella domanda online, dove è indicato “Stato di residenza” occorre selezionare “Italia”. A quel punto si apriranno delle finestrelle dove vanno inseriti gli estremi del suo attuale permesso di soggiorno o dell’eventuale richiesta di rinnovo. In questo modo si eviterà che il nulla osta, una volta emesso, venga inviato alla nostra Ambasciata nello Stato di provenienza/cittadinanza del ricercatore
    Specificare nome e indirizzo del Dipartimento dell'Ateneo. Il numero di iscrizione dell'Ateneo all'elenco tenuto dal MIUR è il n° 125 del 03/05/2010 (nella domanda on line è richiesta solo la data: inserire quella del rinnovo: 05/05/2020), il numero di matricola INPS è 6200829337, il codice Inail è 90608206, per la voce "tariffa INAIL" indicare 0612 (che comprende le attività di ricerca e di laboratorio), il codice controllo è  19.
    Inoltre munirsi di una marca da bollo da € 16,00 e, dove richiesto nella domanda on line, inserirne gli estremi.
    Nella domanda online occorre anche indicare il luogo in cui il ricercatore sarà ospitato. Si suggerisce la prenotazione di una struttura residenziale pubblica (residence/hotel) per almeno il primo mese di soggiorno. In caso di struttura alloggiativa privata, bisognerà fornire e poi allegare alla domanda online il documento di idoneità alloggiativa o la richiesta di tale idoneità (da richiedere al Comune in cui è sito l'immobile) e la copia del contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. Nel caso invece di prenotazione presso un residence/hotel, alla voce "cessione fabbricato" caricare due volte la prenotazione presso il residence/hotel.
    La domanda di Nulla Osta va inoltrata telematicamente. Non è ammessa la consegna a mano.
  6. Dopo l'inoltro telematico della domanda, inviare tramite posta elettronica all'Ufficio immigrazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; N.B. la prima parte dell'indirizzo e-mail è: immigrazione.pref_pisa) la seguente documentazione:
    1. copia della Convenzione di Accoglienza,
    2. l'Attestato di Iscrizione dell'Ateneo di Pisa all'Elenco degli Istituti autorizzati alla stipula delle Convenzioni di Accoglienza presso il MIUR (allegato in fondo a questa pagina web),
    3. il contratto con il ricercatore o il Decreto Rettorale di conferimento della borsa o assegno di ricerca (copia conforme),
    4. copia del passaporto del ricercatore,
    5. copia contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (nel caso in cui il ricercatore alloggerà presso un residence o struttura alberghiera è necessaria una prenotazione minima di 30 giorni).
      Idoneità alloggiativa dell’immobile ove risiederà il ricercatore (sono esclusi i residence, alberghi e foresterie universitarie).
      Al momento della convocazione per il ritiro del Nulla Osta andranno prodotti in visione gli originali dei sopraelencati documenti,
    6. documento d'identità del legale rappresentante (Direttore del Dipartimento),
    7. delega al ritiro del Nulla Osta, sottoscritta dal legale rappresentante.
  7. Lo Sportello Unico, acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero in Italia, convoca il Direttore del Dipartimento (che può delegare il Docente Responsabile del progetto o un componente del personale amministrativo) per il ritiro del Nulla Osta.
    Al momento della convocazione, è necessario presentare gli originali dei documenti sopra elencati. Si deve anche produrre copia del documento d'identità del delegato e due marche da bollo da € 16, una delle quali deve essere quella i cui estremi sono già stati indicati al momento della domanda on line (in totale, per tutta la pratica occorreranno 3 marche da bollo da € 16,00: 2 per la richiesta di Nulla Osta e una per la successiva richiesta di permesso di soggiorno).
  8. Se il ricercatore è ancora all'estero, la Prefettura provvede anche ad inoltrare telematicamente il Nulla Osta alla sede diplomatica italiana di pertinenza.
  9. Il ricercatore, ricevuto per e-mail il Nulla Osta dal Docente Responsabile del progetto (o dal personale amministrativo), presenta alla sede diplomatica italiana nello Stato di residenza la domanda di Visto per ricerca, allegando il Nulla Osta.
  10. Dopo l'ingresso in Italia, entro i primi 8 giorni lavorativi, previa richiesta appuntamento, il ricercatore deve recarsi in Prefettura dove inizierà la procedura per la richiesta del Permesso di soggiorno, gli verrà attribuito il codice fiscale e riceverà il bollettino di euro 70,46 (per permessi con validità annuale) da pagare alle poste centrali, vicino alla stazione ferroviaria. Alle poste, dopo il pagamento del bollettino di euro 70,46 e della spedizione postale della domanda per ulteriori 30 euro, gli verrà rilasciata una ricevuta con la data dell’appuntamento in Questura (dove dovrà esibire anche la copia della Convenzione d’accoglienza e il nulla osta della Prefettura) per il rilievo delle impronte digitali e il successivo rilascio del Permesso di soggiorno.
  11. La Legge (art. 27 ter, comma 7, Decreto legislativo 286/98) permette l'inizio dell'attività di ricerca nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricerca.
    Tuttavia, se il cittadino non UE vincitore dell'assegno o borsa di ricerca è già in Italia, titolare di permesso di soggiorno per studio o ricerca, la presa di servizio, l'inizio delle attività di ricerca e il percepimento dell'assegno/borsa di ricerca possono avvenire solo dopo il rilascio del nulla osta per ricerca da parte della Prefettura.
  12. La copertura assicurativa sanitaria: come riportato dall’art 27 ter del decreto legislativo 286/98 (e successive modifiche e integrazioni) e nella Convenzione d’Accoglienza (modello ministeriale), “l’Istituto si impegna a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale”. È a discrezione del Dipartimento se effettuare l’iscrizione al SSN o stipulare una polizza assicurativa privata per malattia presso Ente/Compagnia privata.
    Ed è sempre a discrezione del Dipartimento se prevedere l’eventualità che il ricercatore provveda direttamente alla stipula di una polizza assicurativa di malattia privata e poi chieda il rimborso agli uffici del Dipartimento.
    Informazioni sull’iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.
    Il suggerimento, come Ufficio Internazionale, è di preferire l’iscrizione al SSN, possibilmente con gli steps seguenti:

    a. Contattare l’ASL e chiedere la modulistica;

    b. Far compilare la modulistica al ricercatore (è il ricercatore che deve dichiarare il reddito nell’anno fiscale precedente e gli altri dati richiesti);
    c. Inoltrare la modulistica compilata dal ricercatore all’ASL che, sulla base dei dati indicati, indicherà l’ammontare dovuto e modalità di pagamento;
    d. Dopo aver pagato, dare una copia della ricevuta di pagamento al ricercatore che, quando potrà, si recherà all’ASL di via Garibaldi per l’iscrizione al SSN e la scelta del medico di medicina generale. 

  13. L’elenco dei documenti che, all’appuntamento in Questura, il ricercatore dovrà esibire:
    a. la Convenzione d’accoglienza;
    b. il nulla osta per ricerca rilasciato dalla Prefettura;
    c. il visto o il precedente permesso di soggiorno, se l’aveva già;
    d. la ricevuta postale che ha fatto richiesta del permesso di soggiorno;
    e. la copertura assicurativa sanitaria che il Dipartimento ha stipulato (copia dell’avvenuto pagamento e la tessera sanitaria, se iscritto al SSN);
    f.  la documentazione dell’assegno/borsa di ricerca o altra documentazione relativa al sostentamento finanziario del ricercatore;
    g. codice fiscale e passaporto. 
  14. Dopo la conclusione del Progetto di ricerca, ai fini della richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione o per avviare un'impresa coerente con l’attività di ricerca completata (comma 9-bis, art 27 ter Decreto lgs 286/98, come modificato dal Decreto lgs. 71/2018) il ricercatore non UE allega idonea documentazione di conferma del completamento dell’attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca (Dipartimento dove ha effettuato il progetto).
  15. In caso di PROROGA del precedente Progetto di ricerca occorre rinnovare la Convenzione d’accoglienza, specificando che si tratta di proroga del precedente Progetto di ricerca, e contattare la Prefettura (per e-mail) allegando la Convenzione d’accoglienza rinnovata e copia del permesso di soggiorno del ricercatore (da effettuare prima che scada il permesso di soggiorno del ricercatore).
    Seguirà la successiva convocazione in Prefettura (dove occorre presentare la documentazione in originale), il rilascio della proroga del nulla osta, e infine la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricercatore (all’appuntamento in Questura dovrà produrre la proroga del nulla osta ottenuto in Prefettura e la Convenzione d’accoglienza prorogata).
    Nel caso invece di nuovo Progetto di ricerca (nuovo assegno o borsa) è necessario produrre una nuova Convenzione d'accoglienza e richiedere sul Portale ALI il rilascio di un nuovo Nulla Osta per ricerca.

Nota1: L'importo dell'assegno sociale, per l'anno 2019, è indicato dall'INPS in € 457,99 (€ 5.953,87 all'anno).

Nota 2: Per superare il limite  - annuale - delle 5 istanze di Nulla Osta per singola Struttura dell'Ateneo, occorre l'abilitazione della Prefettura, compilando un modulo (fornito dall'Ufficio Internazionale dell'Ateneo) con i dati dell'operatore prescelto per struttura.

Nota 3: È il Dipartimento/Struttura dell'Ateneo che stipula la Convenzione d'accoglienza a dover assicurare il pagamento dell'assistenza sanitaria/polizza assicurativa per i ricercatori non UE con cui viene stipulata una Convenzione d’accoglienza. Dal 01/01/2015 in Toscana hanno vigore le nuove Linee Guida per l'assistenza a stranieri che impongono il pagamento dell'Assistenza sanitaria per ricercatori che non versano l'IRPEF o l'IRAP (delibera R. Toscana 1139/2014). I ricercatori hanno quindi diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN se, per contratto (o nell’assegno di ricerca), vengono versate le addizionali regionali IRPEF e/o IRAP, compresi quindi i contributi per l'assistenza sanitaria.
In caso contrario occorre fare riferimento al nuovo dispositivo dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. 286/98: “Per l'iscrizione (volontaria) al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore ((a euro 2.000 annui))”.

Si allega di seguito il file excel ricevuto dall’ASL Toscana Nordovest aggiornato per il nuovo calcolo del contributo volontario.

Per qualsiasi dubbio sulla somma effettiva per singolo caso occorre contattare l'Ufficio Anagrafe dell'ASL Toscana Nordovest all'email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Informazioni a cura di:

Unità Promozione Internazionale
Piazza Torricelli, 4 56124 Pisa

Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Allegati:

Ultima modifica: Lun 16 Dic 2024 - 11:15

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