Visto d'ingresso per ricerca (Nulla osta)
Questo tipo di Visto (che presuppone il precedente rilascio di un Nulla Osta da parte del S.U.I. -Sportello Unico per l'Immigrazione-) è stato elaborato per favorire l'ammissione, il soggiorno e la mobilità di cittadini di Paesi terzi (non EU/EEA), in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, che intendano realizzare un progetto di ricerca per periodi superiori ai tre mesi.
Il punto centrale della procedura è la stipula di una Convenzione di accoglienza (sulla base di un modello standard) fra l'ente ospitante (il Dipartimento/Struttura dell’Ateneo) e il ricercatore, e la successiva presentazione di questa convenzione alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta per ricerca (Sportelli Unici per l'Immigrazione) e per il relativo visto (Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero).
La normativa nazionale di riferimento è l’art. 27 ter del decreto legislativo 286/98, come modificato dal Decreto legislativo 71/2018, cui si rimanda per quanto non espressamente indicato o definito in questa procedura.
Le principali fasi sono:
1. Predisposizione convenzione di accoglienza (a cura del Dipartimento ospitante)
2. Richiesta online del nulla osta sul sito del Ministero dell’Interno (Dipartimento ospitante)
3. Rilascio nulla osta di ricerca (dal S.U.I. - Prefettura)
4. Trasmissione telematica nulla osta al Consolato/Ambasciata Italiana del paese di provenienza del ricercatore (a cura del S.U.I.)
5. Rilascio del visto al ricercatore da parte della Rappresentanza Diplomatica competente.
6. Entro 8 gg. dall'arrivo in Italia del Ricercatore: domanda di permesso di soggiorno per la durata dell'attività indicata nella Convenzione di accoglienza.
Informazioni riservate all'Amministrazione
Nel caso di ricercatore che benefici del sostegno finanziario di un’organizzazione internazionale o altro istituto di ricerca estero
Nel caso di studioso non UE/EEA già regolarmente soggiornante in Italia