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Qualità nella Didattica

I corsi di studio (CdS) sono al centro della missione educativa delle università e sono progettati individuando uno o più profili in uscita, definiti sulla base delle loro caratteristiche scientifiche, culturali e/o professionali. Coerenti percorsi formativi conducono all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche loro associate.

 

La progettazione dei CdS deve coinvolgere gli interlocutori interni ed esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del corso. Fra gli interlocutori esterni del CdS rientrano gli attori e le organizzazioni e istituzioni potenzialmente interessate al profilo culturale e professionale dei laureati individuato dal CdS (organizzazioni rappresentative della produzione di beni e di servizi, delle professioni e/o - se considerato rispondente al progetto - società scientifiche, centri di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o internazionale, ecc.).

 

I risultati di apprendimento attesi dei CdS sono indicati secondo i Descrittori di Dublino:

  • Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)
  • Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
  • Autonomia di giudizio (making judgements)
  • Abilità comunicative (communication skills)
  • Capacità di apprendimento (learning skills)

che si declinano in base al livello (ciclo) del CdS: 1°(laurea), 2°(laurea magistrale). Il 3° ciclo è quello del dottorato.

 

I CdS devono essere costantemente aggiornati, tenere conto delle conoscenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del proseguimento degli studi nei cicli successivi, garantire l’interscambio con il mondo della ricerca e con quello del lavoro.

 

Dopo le fasi di progettazione e di accreditamento iniziali, il ciclo di AQ del CdS prevede

 

a cadenza annuale:

 

a cadenza ciclica:

  • redazione del Rapporto del Riesame ciclico (Linee guida del Presidio per la redazione del rapporto di riesame ciclico), da compilare almeno una volta ogni 5 anni e comunque in uno dei seguenti casi:
    • in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima)
    • su richiesta del NdV
    • in presenza di forti criticità
    • in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento

 

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