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Comunicati stampa
Lunedì, 13 Maggio 2013 10:20

Uniprog

Unità Posizione Previdenziale
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Barbara Farnesi
050/2212298
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Laura La Penna
050/2212166
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Dorella Nacci
050/2212246
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Alessandra Nassi
050/2212918
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Giulia Palazzolo
050/2212357
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Fabio Seghetti
050/2212649
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Il personale riceve nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle 10 alle 13

L'Ateneo di Pisa ha stipulato un'intesa con diversi patronati che forniscono assistenza in materia di previdenza e pensioni ai dipendenti.

Scarica l'elenco completo, con recapiti e contatti, degli istituti di patronato che hanno aderito all'intesa.

Scarica le tariffe dei patronati ACLI CGIL, INAS - CISL

 

Lunedì, 13 Maggio 2013 08:56

Iter per l'accesso alla pensione

Cessazione dal servizio

Il primo passo per ottenere la pensione è la cessazione dal servizio, le cui procedure differiscono a seconda che il dipendente sia contrattualizzato (personale tec-amm) o in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori).
Si consiglia di avviare la procedura con gli uffici che gestiscono la carriera almeno 5 o 6 mesi prima della data prescelta per il pensionamento.
L'amministrazione invia all'INPS tutti i dati giuridici ed economici rilevanti ai fini del calcolo e dell'erogazione della pensione almeno tre mesi prima della data di cessazione: ciò generalmente consente la continuità tra stipendio in servizio e assegno di pensione.

Istanza di pensione all’INPS

In seguito è necessario presentare un'istanza all'INPS per avviare le procedure di calcolo e erogazione della pensione.
L'INPS oggi accetta tali istanze solo in via telematica: per presentare l'istanza è necessario registrarsi sul sito INPS (richiedi il PIN per i servizi on line) oppure rivolgersi ad un patronato accreditato che provvederà gratuitamente al disbrigo della procedura e al monitoraggio dell'iter successivo alla presentazione.

 

La pensione che i lavoratori percepiranno è calcolata in maniera diversa a secondo dell'anzianità contributiva raggiunta al 31 dicembre 1995.

Sistema misto dal 2012

È il sistema di calcolo che spetta a coloro che al 31/12/1995 possono vantare un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (compresi riscatti o ricongiunzioni).
La pensione totale è data dalla somma di tre quote (A, B e C), che sono calcolate in maniera diversa.

Quota A

L’aliquota di pensione maturata al 31/12/1992 è applicata all’ultima retribuzione in godimento (retribuzione imponibile tabellare esclusi assegni accessori).

Quota B

L’aliquota di pensione maturata dal 01/01/1993 al 31/12/2011 è applicata alla media delle retribuzioni percepite nel decennio antecedente la cessazione, opportunamente rivalutata (retribuzione imponibile pensione degli ultimi 10 anni compresi assegni accessori).

Quota C

Dal 01/01/2012 è applicabile il sistema contributivo. Ogni anno viene accantonato il 33% della retribuzione imponibile: a questa somma, rivalutata in base all'andamento del PIL, viene applicato un Coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica di accesso alla pensione; il risultato determina la quota C di pensione.

La legge di stabilità 2015 prevede importanti interventi sul calcolo della pensione, per i quali non sono state ancora fornite indicazioni applicative da parte del Ministero del Lavoro e dell'Istituto previdenziale.

Sistema misto dal 1996

E' il sistema di calcolo che spetta a coloro che al 31/12/1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Il Calcolo è retributivo (come sopra descritto) per le anzianità maturate fino al 31/12/1992.
L'aliquota di pensione maturata dal 01/01/93 al 31/12/95 è applicata alla media delle retribuzioni percepite dal 01/01/93 alla data di cessazione, individuando la cd. Quota B.
Dal 01/01/1996 il calcolo è contributivo, come sopra descritto.

La pensione è data dalla somma delle tre quote.

Sistema contributivo

E' il sistema di calcolo che spetta a coloro che sono privi di qualsiasi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il calcolo è interamente quello contributivo descritto sopra.

Lunedì, 13 Maggio 2013 08:52

Lo staff dell'Unità Retribuzioni

L' Unità retribuzioni ha sede al primo piano di Palazzo Vitelli, Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa
Il personale è contattabile ai seguenti numeri e indirizzi di posta elettronica

Coordinatore

Maria Donata Caputo
tel. 050/2212524
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Responsabile

Raffaella Pieri
tel. 050/2212529 
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Trattamento economico personale docente e assegnisti di ricerca

Cristina Canonico
tel. 050/2212522
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Marina Carriero
tel. 050/2212326

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Renzo Del Freo 
tel. 0502212579
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Francesca Ginetti

tel. 050 2212336
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Monica Pugliese

tel. 0502212345

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Trattamento economico personale tecnico amministrativo

Michela Agati
tel. 050/2212583
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Riccardo Nieri
tel. 050/2212306

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Maria Cristina Valleggi
tel. 050/2212537 
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Gli eventuali altri redditi percepiti da enti diversi vanno comunicati utilizzando il modulo allegato.

Il modulo va presentato entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti.

Scarica il modulo

Lunedì, 13 Maggio 2013 08:48

Trattenuta sindacale

 

Iscrizione al sindacato

Il lavoratore che vuole iscriversi ad un sindacato, si rivolge direttamente allo stesso.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata. L’ufficio opererà la trattenuta sullo stipendio del lavoratore dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

Revoca della delega sindacale

Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega sindacale inoltrando la relativa comunicazione a questo Ufficio e contestualmente all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.

Scarica il modulo per la revoca download

 

Per ogni chiarimento ed informazione è possibile contattare l’ Unità Retribuzioni

Informazioni

Unità Retribuzioni
Lungarno Pacinotti, 43 56126 Pisa
tel. 0502212529
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente vengono corrisposte automaticamente dal datore di lavoro, mentre per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia è necessario compilare il form per la richiesta .
L’importo delle detrazioni è calcolato nel seguente modo:

Detrazioni per lavoro dipendente

Le detrazioni per lavoro dipendente sono rapportate ai giorni di lavoro nell’anno.

  • a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;;
  • c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Detrazioni per lavoro dipendente
Reddito complessivoDetrazione
fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a 690)
da € 15.001 a € 28.000 € € 1.910 +1.190 x (28.000 - redd.complessivo)/13.000
Da 28.001 a € 50.000 € 1910 x (50000 - redd.complessivo)/22.000

 

È inoltre prevista una detrazione aggiuntiva, pari a 65 euro, per la fascia reddituale compresa tra 25.000 – 35.000 euro

Detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Sono a carico i familiari con redditi inferiori a € 2.840,51; per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui sopra è elevato a € 4.000,00.

Detrazioni per il coniuge
  1. 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
  2. 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
  3. 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
Detrazioni per il coniuge
Reddito complessivoDetrazione
fino a € 15.000 € 800 - 110 x (redd.complessivo/15.000)
da € 15.001 a € 40.000 € 690
da € 40.001 a € 80.000 € 690 x [1 - (redd.complessivo-40.000)/40.000]

La detrazione spettante per il coniuge è aumentata di un importo pari a:

  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  • 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  • 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  • 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
Ulteriori detrazioni per il coniuge
Reddito complessivoUlteriore detrazione
da € 29.000 a € 29.200 € 10
da € 29.201 a € 34.700 € 20
da € 34.701 a € 35.000 € 30
da € 35.001 a € 35.100 € 20
da € 35.101 a € 35.200 € 10
Detrazioni per figli

A decorrere dal 01/03/2022 il D.Lgs. 230/21 introduce il nuovo assegno unico universale per figli a carico, per la percezione del quale è necessario presentare domanda all’INPS; conseguentemente il sostituto d’imposta eroga solamente detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

Le detrazioni sono calcolate per ciascun figlio secondo la formula:
euro 950 x (95.000-reddito complessivo) / 95.000

In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

 

Detrazioni per altri familiari

Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria spetta una detrazione per altri familiari a carico pari a 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

In sintesi la formula per il calcolo è:
Euro 750 x [(80.000- reddito complessivo)/80.000]

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Come richiedere le detrazioni

Richiesta detrazioni fiscali - Personale docente

Richiesta detrazioni fiscali - Personale tecnico-amministrativo

 

 

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